Art. 4

Richiesta delle informazioni mancanti nel White Paper sulle cripto-attività

In vigore dal 31 ott 2024
Richiesta delle informazioni mancanti nel White Paper sulle cripto-attività 1.   Laddove constati che il White Paper sulle cripto-attività non è completo a fronte delle prescrizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, l’autorità competente informa l’ente creditizio delle informazioni mancanti e fissa un termine entro il quale quest’ultimo è tenuto a fornire le informazioni mancanti. 2.   Il termine per fornire le informazioni mancanti di cui al paragrafo 1 non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, la decorrenza del periodo di cui all’ è sospesa. Eventuali ulteriori richieste, da parte dell’autorità competente, di completamento o chiarimento delle informazioni ai fini della valutazione a norma dell’ sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo a una sospensione della decorrenza del periodo fissato. 3.   A seguito della richiesta dell’autorità competente di cui al paragrafo 1, l’ente creditizio presenta all’autorità competente, entro il termine fissato nella richiesta, un White Paper sulle cripto-attività riveduto. La presentazione da parte dell’ente creditizio comprende quanto segue: a) il White Paper sulle cripto-attività riveduto in una versione pulita e priva di revisioni; b) il White Paper sulle cripto-attività riveduto in una versione contenente tutte le modifiche chiaramente indicate, che evidenzi tutte le informazioni supplementari che sono nuove rispetto alla versione originaria di detto White Paper presentato conformemente all’; c) una spiegazione del modo in cui le informazioni supplementari, riportate nella versione di cui alla lettera b), rispondono alla richiesta dell’autorità competente, a norma del paragrafo 1, di fornire le informazioni mancanti.
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