Art. 9

Limitazione della lunghezza del disciplinare delle specialità tradizionali garantite

In vigore dal 30 ott 2024
Limitazione della lunghezza del disciplinare delle specialità tradizionali garantite Il disciplinare di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2024/1143 è conciso e non supera le 5 000 parole, tranne in casi debitamente giustificati. Una domanda di approvazione di una modifica del disciplinare di cui all’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 è concisa e non supera le 7 500 parole, incluso il disciplinare, salvo in casi debitamente giustificati.
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