Art. 8

Provenienza delle materie prime per le indicazioni geografiche protette

In vigore dal 30 ott 2024
Provenienza delle materie prime per le indicazioni geografiche protette La giustificazione di cui all’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 è richiesta anche laddove la prescrizione che prevede lo svolgimento delle fasi specifiche della produzione nella zona geografica delimitata comporti restrizioni alla provenienza delle materie prime.
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Provenienza delle materie prime per le indicazioni geografiche protette (Art. 8 Regolamento (UE) 2025/27) — Testo vigente | Portale Normativo