Art. 1
In vigore dal 29 ott 2024
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, esclusi i veicoli della categoria L a norma del regolamento (UE) n. 168/2013 e i motocicli, azionati (indipendentemente dal numero di ruote mosse) esclusivamente da uno o più motori elettrici, compresi quelli dotati di un range extender a combustione interna (unità di potenza ausiliaria) attualmente classificati con il codice NC ex 8703 80 10 (codice TARIC 8703 80 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:
Società
Dazio compensativo definitivo
Codice addizionale TARIC definitivo
Gruppo BYD:
17,0 %
BYD Auto Company Limited
89HH
BYD Auto Industry Company Limited
89HI
Changsha BYD Auto Company Limited
89HJ
Changsha Xingchao Auto Company Limited
89HK
Changzhou BYD Auto Company Limited
89HL
Fuzhou BYD Industrial Company Limited
89HM
Hefei BYD Auto Company Limited
89HN
Jinan BYD Auto Company Limited
89HO
Gruppo Geely:
18,8 %
Asia Euro Automobile Manufacture (Taizhou) Company Limited
89HP
Chongqing Lifan Passenger Vehicle Co., Ltd.
89HQ
Fengsheng Automobile (Jiangsu) Co., Ltd.
89HR
Shanxi New Energy Automobile Industry Co., Ltd.
89HS
Zhejiang Geely Automobile Company Limited
89HT
Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Company Limited
89HU
Zhongjia Automobile Manufacturing (Chengdu) Co., Ltd.
89HV
Gruppo SAIC:
35,3 %
SAIC MAXUS Automotive Company Limited
89HW
SAIC Motor Corporation Limited
89HX
Nanjing Automobile (Group) Corporation
89HY
SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd.
89HZ
SAIC GM Wuling Automobile Co., Ltd.
89IA
SAIC General Motors Co., Ltd.
89IB
Tesla (Shanghai) Co., Ltd
7,8 %
89BZ
Altre imprese che hanno collaborato (allegato)
20,7 %
Tutte le altre società
35,3 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di veicoli elettrici a batteria nuovi venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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