Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 ott 2024
1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, esclusi i veicoli della categoria L a norma del regolamento (UE) n. 168/2013 e i motocicli, azionati (indipendentemente dal numero di ruote mosse) esclusivamente da uno o più motori elettrici, compresi quelli dotati di un range extender a combustione interna (unità di potenza ausiliaria) attualmente classificati con il codice NC ex 8703 80 10 (codice TARIC 8703 80 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti: Società Dazio compensativo definitivo Codice addizionale TARIC definitivo Gruppo BYD: 17,0  % BYD Auto Company Limited 89HH BYD Auto Industry Company Limited 89HI Changsha BYD Auto Company Limited 89HJ Changsha Xingchao Auto Company Limited 89HK Changzhou BYD Auto Company Limited 89HL Fuzhou BYD Industrial Company Limited 89HM Hefei BYD Auto Company Limited 89HN Jinan BYD Auto Company Limited 89HO Gruppo Geely: 18,8  % Asia Euro Automobile Manufacture (Taizhou) Company Limited 89HP Chongqing Lifan Passenger Vehicle Co., Ltd. 89HQ Fengsheng Automobile (Jiangsu) Co., Ltd. 89HR Shanxi New Energy Automobile Industry Co., Ltd. 89HS Zhejiang Geely Automobile Company Limited 89HT Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Company Limited 89HU Zhongjia Automobile Manufacturing (Chengdu) Co., Ltd. 89HV Gruppo SAIC: 35,3  % SAIC MAXUS Automotive Company Limited 89HW SAIC Motor Corporation Limited 89HX Nanjing Automobile (Group) Corporation 89HY SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd. 89HZ SAIC GM Wuling Automobile Co., Ltd. 89IA SAIC General Motors Co., Ltd. 89IB Tesla (Shanghai) Co., Ltd 7,8  % 89BZ Altre imprese che hanno collaborato (allegato) 20,7  % Tutte le altre società 35,3  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di veicoli elettrici a batteria nuovi venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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