Art. 11

Trattamento dei dati personali

In vigore dal 25 ott 2024
Trattamento dei dati personali 1.   La Commissione, attraverso la piattaforma informatica HTA, è titolare del trattamento dei dati personali dei rappresentanti e dei singoli esperti raccolti a norma del presente regolamento. 2.   Le categorie di dati personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono la dichiarazione di interessi e il CV di cui all’ e all’allegato I, le informazioni confermate a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), e altri dati personali correlati. 3.   La dichiarazione di interessi e il CV dei pazienti che partecipano alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, come pure le informazioni da essi presentate conformemente all’, paragrafo 2, non sono resi pubblici. Tali documenti e informazioni sono messi esclusivamente a disposizione della Commissione nello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, con accesso limitato in base al principio della necessità di conoscere e fatte salve le garanzie richieste all’, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1725. Tali garanzie possono comprendere in particolare la pseudonimizzazione, l’impedimento dell’accesso non autorizzato ai dati personali e l’impedimento della lettura, della copia, della modifica o della cancellazione non autorizzate di tali dati, nonché misure organizzative che garantiscano che il personale autorizzato a trattare i dati abbia accesso solo ai dati cui si riferisce la sua autorizzazione d’accesso e che sia possibile verificare e accertare quali sono i dati oggetto di accesso, quale membro del personale ha effettuato tale accesso e in che momento. 4.   La Commissione conserva i dati personali inclusi nelle dichiarazioni di interessi e nei CV presentati conformemente all’ e le informazioni confermate a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), nonché altri dati personali correlati, dei rappresentanti e dei singoli esperti solo per il tempo necessario ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non oltre 15 anni dalla data in cui i rappresentanti o i singoli esperti cessano di partecipare alle attività congiunte. La Commissione riesamina ogni due anni la necessità di conservare i dati personali.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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