Art. 10
Mancata dichiarazione di un interesse
In vigore dal 25 ott 2024
Mancata dichiarazione di un interesse
1. Se viene a conoscenza di informazioni che non sono coerenti con quelle contenute nella dichiarazione di interessi di un rappresentante o di un singolo esperto, la Commissione ne informa per iscritto il rappresentante o il singolo esperto e chiede chiarimenti in merito alla situazione. Il rappresentante o il singolo esperto fornisce i chiarimenti richiesti entro 14 giorni dalla data di notifica della richiesta.
2. Se il rappresentante o il singolo esperto non fornisce i chiarimenti richiesti entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere di escluderlo dalla partecipazione alle attività congiunte fino a quando non li avrà ricevuti e valutati.
3. Se i chiarimenti richiesti sono forniti, e indipendentemente dalla valutazione degli interessi in questione, la Commissione può escludere il rappresentante o il singolo esperto dalle attività congiunte per un periodo massimo di due anni se il rappresentante o il singolo esperto ha omesso di dichiarare l’interesse intenzionalmente o per negligenza grave.
4. Il segretariato HTA informa il rappresentante, il singolo esperto e, a seconda dei casi, il membro del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi, o il gruppo di coordinamento o i suoi sottogruppi, delle decisioni della Commissione di cui al paragrafo 3 e garantisce l’applicazione delle misure imposte in tali decisioni.
Storico versioni
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