Art. 3
Informazioni che i fornitori terzi critici di servizi TIC devono fornire dopo la formulazione di raccomandazioni
In vigore dal 24 ott 2024
Informazioni che i fornitori terzi critici di servizi TIC devono fornire dopo la formulazione di raccomandazioni
1. Il fornitore terzo critico di servizi TIC presenta all’autorità di sorveglianza capofila una relazione contenente un piano correttivo in relazione alle raccomandazioni e ai rimedi che il fornitore terzo critico di servizi TIC intende attuare ai fini dell’attenuazione dei rischi individuati nelle raccomandazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554. La relazione è coerente con il calendario fissato dall’autorità di sorveglianza capofila per ciascuna raccomandazione.
2. Al fine di consentire il monitoraggio dell’attuazione delle azioni adottate o dei rimedi applicati dal fornitore terzo critico di servizi TIC in relazione alle raccomandazioni ricevute, il fornitore terzo critico di servizi TIC condivide con l’autorità di sorveglianza capofila, su richiesta:
a)
le relazioni intermedie sullo stato di avanzamento e i relativi documenti giustificativi che specifichino i progressi compiuti nell’attuazione delle azioni e delle misure indicate nella relazione trasmessa dal fornitore terzo critico di servizi TIC all’autorità di sorveglianza capofila entro il termine stabilito dall’autorità di sorveglianza capofila;
b)
le relazioni finali e i relativi documenti giustificativi che specifichino le azioni adottate o i rimedi applicati dal fornitore terzo critico di servizi TIC ai fini dell’attenuazione dei rischi individuati nelle raccomandazioni ricevute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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