Art. 1
Informazioni che il fornitore terzo di servizi TIC deve fornire nella domanda di designazione quale fornitore critico
In vigore dal 24 ott 2024
Informazioni che il fornitore terzo di servizi TIC deve fornire nella domanda di designazione quale fornitore critico
1. Nella domanda motivata di cui all’articolo 31, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2022/2554 di designazione volontaria quale fornitore critico a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento il fornitore terzo di servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) fornisce le informazioni seguenti:
a)
la denominazione della persona giuridica;
b)
il codice identificativo della persona giuridica;
c)
il nome del referente e le informazioni di contatto del fornitore terzo critico di servizi TIC;
d)
il paese in cui la persona giuridica ha la propria sede sociale;
e)
la descrizione della struttura aziendale comprendente almeno informazioni sull’impresa madre e su altre imprese collegate che forniscono servizi TIC a entità finanziarie dell’Unione. Tali informazioni comprendono, se del caso:
i)
la denominazione delle persone giuridiche;
ii)
il codice identificativo della persona giuridica;
iii)
il paese in cui la persona giuridica ha la propria sede sociale;
f)
una stima della quota di mercato del fornitore terzo di servizi TIC nel settore finanziario dell’Unione e una stima della quota di mercato per tipo di entità finanziaria di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 per l’anno di presentazione della domanda di designazione quale fornitore critico e l’anno precedente la presentazione di tale domanda;
g)
una descrizione di ciascun servizio TIC prestato alle entità finanziarie dell’Unione, comprendente:
i)
una descrizione della natura dell’attività e del tipo di servizi TIC prestati alle entità finanziarie;
ii)
un elenco delle funzioni delle entità finanziarie supportate dai servizi TIC prestati, se disponibile;
iii)
informazioni che indichino se i servizi TIC prestati alle entità finanziarie supportano funzioni essenziali o importanti, se disponibili;
h)
un elenco delle entità finanziarie che ricorrono ai servizi TIC prestati dal fornitore terzo di servizi TIC, comprese le informazioni seguenti per ciascuna delle entità finanziarie che ricorrono ai servizi, se disponibili:
i)
la denominazione della persona giuridica;
ii)
il codice identificativo della persona giuridica, se noto al fornitore terzo di servizi TIC;
iii)
il tipo di entità finanziaria quale specificata all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554;
iv)
la località geografica dalla quale i servizi TIC sono prestati a tale persona giuridica specifica;
i)
un elenco dei fornitori terzi critici di servizi TIC inclusi nel più recente elenco disponibile di tali fornitori pubblicato dalle AEV a norma dell’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554 che dipendono dai servizi prestati dal richiedente, se disponibile;
j)
un’autovalutazione per quanto riguarda:
(i)
il grado di sostituibilità di ciascun servizio TIC prestato dal richiedente, prendendo in considerazione gli aspetti seguenti:
—
la quota di mercato del fornitore terzo di servizi TIC nel settore finanziario dell’Unione;
—
il numero di concorrenti pertinenti noti per tipo di servizi TIC o gruppo di servizi TIC;
—
la descrizione delle specificità relative ai servizi TIC offerti, anche per quanto riguarda eventuali tecnologie proprietarie, o le caratteristiche specifiche dell’organizzazione o attività del fornitore terzo di servizi TIC;
(ii)
il possesso di informazioni circa la disponibilità di fornitori terzi alternativi di fornire gli stessi servizi TIC prestati dal fornitore terzo di servizi TIC che presenta la domanda;
k)
informazioni sulla futura strategia commerciale in relazione alla fornitura di servizi e infrastrutture TIC a entità finanziarie nell’Unione, compresi eventuali cambiamenti previsti nel gruppo o nella struttura gestionale, l’ingresso in nuovi mercati o attività;
l)
l’identificazione dei subappaltatori del fornitore terzo di servizi TIC che sono stati designati quali fornitori terzi critici di servizi TIC;
m)
qualsiasi altro motivo pertinente per la domanda di designazione del fornitore terzo di servizi TIC quale fornitore critico.
2. Laddove il fornitore terzo di servizi TIC appartenga a un gruppo, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in relazione ai servizi TIC prestati dal gruppo nel suo insieme.
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