Art. 17
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio
In vigore dal 24 ott 2024
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio
1. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli sviluppi in merito all’attuazione del presente regolamento, comprese le erogazioni nell’ambito del meccanismo e del prestito AMF, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti. Tali informazioni sono comunicate conformemente agli accordi interistituzionali concordati nell’ambito dello strumento per l’Ucraina, tra cui il dialogo sullo strumento per l’Ucraina.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. La relazione:
a)
esamina i progressi compiuti nell’attuazione del prestito AMF, e
b)
valuta la situazione economica e le prospettive dell’Ucraina, nonché i progressi registrati nell’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche di cui all’, paragrafo 1.
Se del caso, in particolare dopo la scadenza del prestito AMF e di tutti gli accordi di prestiti bilaterali ammissibili, la Commissione include nella relazione di cui al primo comma un riesame dell’adeguatezza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post in cui analizza i risultati e l’efficienza del prestito AMF erogato a norma del presente regolamento e valuta in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
Storico versioni
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