Art. 3
Informazioni specifiche da fornire nelle relazioni intermedie
In vigore dal 23 ott 2024
Informazioni specifiche da fornire nelle relazioni intermedie
Le relazioni intermedie di cui all’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554 contengono almeno tutte le informazioni specifiche seguenti:
a)
se del caso, il codice di riferimento dell’incidente fornito dall’autorità competente;
b)
la data e l’ora in cui si è verificato l’incidente connesso alle TIC;
c)
se del caso, la data e l’ora in cui l’entità finanziaria ha ripreso le sue regolari attività;
d)
informazioni sul modo in cui sono stati soddisfatti i criteri di cui agli articoli da 1 a 8 del regolamento delegato (UE) 2024/1772, in base ai quali l’entità finanziaria ha classificato l’incidente connesso alle TIC come grave;
e)
il tipo di incidente connesso alle TIC;
f)
se del caso, le minacce e le tecniche utilizzate dall’autore della minaccia;
g)
le aree funzionali e i processi commerciali interessati;
h)
le componenti infrastrutturali interessate che sostengono i processi commerciali;
i)
l’impatto sugli interessi finanziari dei clienti;
j)
informazioni sulla segnalazione dell’incidente connesso alle TIC ad altre autorità;
k)
le azioni o misure temporanee adottate o previste dall’entità finanziaria per effettuare il ripristino a seguito dell’incidente connesso alle TIC;
l)
se del caso, informazioni sugli indicatori di compromissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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