Art. 1
Informazioni generali da fornire nelle notifiche iniziali e nelle relazioni intermedie e finali in merito agli incidenti gravi connessi alle TIC
In vigore dal 23 ott 2024
Informazioni generali da fornire nelle notifiche iniziali e nelle relazioni intermedie e finali in merito agli incidenti gravi connessi alle TIC
Le entità finanziarie includono nella notifica iniziale, nella relazione intermedia e nella relazione finale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554 le informazioni generali seguenti:
a)
il tipo di segnalazione (notifica iniziale, relazione intermedia o relazione finale);
b)
la denominazione dell’entità finanziaria, il rispettivo codice LEI e il tipo di entità finanziaria di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554;
c)
la denominazione e il codice identificativo dell’entità che trasmette la notifica iniziale, la relazione intermedia o la relazione finale per l’entità finanziaria;
d)
se del caso, le denominazioni e i codici LEI di tutte le entità finanziarie interessate dalla notifica iniziale o dalla relazione intermedia o finale aggregate;
e)
le informazioni di contatto delle persone responsabili della comunicazione con l’autorità competente in merito all’incidente grave connesso alle TIC;
f)
se del caso, l’identificazione dell’impresa madre del gruppo cui appartiene l’entità finanziaria;
g)
in caso di impatto monetario, la valuta su cui si basano gli importi.
Storico versioni
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