Art. 1

Informazioni generali da fornire nelle notifiche iniziali e nelle relazioni intermedie e finali in merito agli incidenti gravi connessi alle TIC

In vigore dal 23 ott 2024
Informazioni generali da fornire nelle notifiche iniziali e nelle relazioni intermedie e finali in merito agli incidenti gravi connessi alle TIC Le entità finanziarie includono nella notifica iniziale, nella relazione intermedia e nella relazione finale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554 le informazioni generali seguenti: a) il tipo di segnalazione (notifica iniziale, relazione intermedia o relazione finale); b) la denominazione dell’entità finanziaria, il rispettivo codice LEI e il tipo di entità finanziaria di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554; c) la denominazione e il codice identificativo dell’entità che trasmette la notifica iniziale, la relazione intermedia o la relazione finale per l’entità finanziaria; d) se del caso, le denominazioni e i codici LEI di tutte le entità finanziarie interessate dalla notifica iniziale o dalla relazione intermedia o finale aggregate; e) le informazioni di contatto delle persone responsabili della comunicazione con l’autorità competente in merito all’incidente grave connesso alle TIC; f) se del caso, l’identificazione dell’impresa madre del gruppo cui appartiene l’entità finanziaria; g) in caso di impatto monetario, la valuta su cui si basano gli importi.
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Informazioni generali da fornire nelle notifiche iniziali e nelle relazioni intermedie e finali in merito agli incidenti gravi connessi alle TIC (Art. 1 Regolamento (UE) 2025/301) — Testo vigente | Portale Normativo