Art. 63
Riservatezza
In vigore dal 23 ott 2024
Riservatezza
1. Tutte le parti che partecipano all’applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività in modo da tutelare, in particolare:
a)
i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compreso il codice sorgente, tranne i casi cui si applica l’ della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);
b)
l’efficace attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda ispezioni, indagini o audit;
c)
gli interessi di sicurezza pubblica e nazionale;
d)
l’integrità del procedimento penale o amministrativo.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità di vigilanza del mercato e tra queste ultime e la Commissione non sono divulgate senza il preventivo accordo dell’autorità di vigilanza del mercato dalla quale tali informazioni provengono.
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, degli Stati membri e degli organismi notificati in materia di scambio delle informazioni e di diffusione degli avvisi di sicurezza, né gli obblighi delle persone interessate di fornire informazioni a norma del diritto penale degli Stati membri.
4. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, informazioni sensibili con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, che garantiscano un livello di protezione adeguato.
Storico versioni
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