Art. 63 · Riservatezza

Art. 63

Riservatezza

In vigore dal 23 ott 2024
Riservatezza 1.   Tutte le parti che partecipano all’applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività in modo da tutelare, in particolare: a) i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compreso il codice sorgente, tranne i casi cui si applica l’ della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (37); b) l’efficace attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda ispezioni, indagini o audit; c) gli interessi di sicurezza pubblica e nazionale; d) l’integrità del procedimento penale o amministrativo. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità di vigilanza del mercato e tra queste ultime e la Commissione non sono divulgate senza il preventivo accordo dell’autorità di vigilanza del mercato dalla quale tali informazioni provengono. 3.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, degli Stati membri e degli organismi notificati in materia di scambio delle informazioni e di diffusione degli avvisi di sicurezza, né gli obblighi delle persone interessate di fornire informazioni a norma del diritto penale degli Stati membri. 4.   La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, informazioni sensibili con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, che garantiscano un livello di protezione adeguato.
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