Art. 51

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 23 ott 2024
Coordinamento degli organismi notificati 1.   La Commissione garantisce l’istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati sotto forma di un gruppo intersettoriale di organismi notificati. 2.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.
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