Art. 49

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

In vigore dal 23 ott 2024
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato; b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità; d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e relative al subappalto. 2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto gli stessi prodotti con elementi digitali, informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2847:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo