Art. 18

Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 23 ott 2024
Rappresentanti autorizzati 1.   Un fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. 2.   Gli obblighi di cui all’, paragrafi da 1 a 11, paragrafo 12, primo comma, e paragrafo 14, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 3.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. Tale mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE di cui all’ e la documentazione tecnica di cui all’ per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per la durata del periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore; b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con elementi digitali; c) collaborare con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi posti da un prodotto con elementi digitali che rientra nel suo mandato.
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