Art. 1

Oggetto

In vigore dal 18 ott 2024
Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme procedurali dettagliate relative alla cooperazione, sotto forma di scambio di informazioni, del gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie («gruppo di coordinamento»), con l’ausilio del segretariato del gruppo di coordinamento («segretariato HTA»), con l’Agenzia europea per i medicinali sulla valutazione clinica congiunta e sulla consultazione scientifica congiunta di cui agli articoli da 7 a 21 del regolamento (UE) 2021/2282 per quanto riguarda: a) la pianificazione e la previsione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte; b) l’individuazione dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti («singoli esperti») che dovranno partecipare alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte; c) le questioni scientifiche e tecniche orizzontali relative alla valutazione clinica congiunta e alla consultazione scientifica congiunta; d) la sicurezza della condivisione e della protezione delle informazioni riservate scambiate tra l’Agenzia europea per i medicinali e il segretariato HTA e successivamente condivise dal segretariato HTA con il gruppo di coordinamento o i suoi sottogruppi e i rispettivi membri nel contesto della valutazione clinica congiunta e della consultazione scientifica congiunta.
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Oggetto (Art. 1 Regolamento (UE) 2024/2699) — Testo vigente | Portale Normativo