Art. 11

Incidenti significativi riguardanti i fornitori di mercati online

In vigore dal 17 ott 2024
Incidenti significativi riguardanti i fornitori di mercati online Per quanto riguarda i fornitori di mercati online, un incidente è considerato significativo a norma dell’, paragrafo 1, lettera g), se soddisfa uno o più dei criteri seguenti: a) un mercato online è completamente indisponibile per oltre il 5 % degli utenti di tale mercato nell’Unione o per oltre 1 milione di tali utenti nell’Unione, a seconda di quale valore sia inferiore; b) oltre il 5 % degli utenti di un mercato online nell’Unione o oltre 1 milione di tali utenti nell’Unione, a seconda di quale valore sia inferiore, risente della disponibilità limitata del mercato online; c) l’integrità, la riservatezza o l’autenticità dei dati conservati, trasmessi o elaborati relativi alla fornitura di un mercato online è compromessa in ragione di un’azione che si sospetta essere malevola; d) l’integrità, la riservatezza o l’autenticità dei dati conservati, trasmessi o elaborati relativi alla fornitura di un mercato online è compromessa con un impatto su oltre il 5 % degli utenti di tale mercato nell’Unione o su oltre 1 milione di tali utenti nell’Unione, a seconda di quale valore sia inferiore.
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