Art. 10

Incidenti significativi riguardanti i fornitori di servizi gestiti e i fornitori di servizi di sicurezza gestiti

In vigore dal 17 ott 2024
Incidenti significativi riguardanti i fornitori di servizi gestiti e i fornitori di servizi di sicurezza gestiti Per quanto riguarda i fornitori di servizi gestiti e i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, un incidente è considerato significativo a norma dell’, paragrafo 1, lettera g), se soddisfa uno o più dei criteri seguenti: a) un servizio gestito o un servizio di sicurezza gestito è completamente indisponibile per più di 30 minuti; b) la disponibilità di un servizio gestito o di un servizio di sicurezza gestito è limitata per oltre il 5 % degli utenti di tale servizio nell’Unione o per oltre 1 milione di tali utenti nell’Unione, a seconda di quale valore sia inferiore, per un periodo di tempo superiore a un’ora; c) l’integrità, la riservatezza o l’autenticità dei dati conservati, trasmessi o elaborati relativi alla fornitura di un servizio gestito o di un servizio di sicurezza gestito è compromessa in ragione di un’azione che si sospetta essere malevola; d) l’integrità, la riservatezza o l’autenticità dei dati conservati, trasmessi o elaborati relativi alla fornitura di un servizio gestito o di un servizio di sicurezza gestito è compromessa con un impatto su oltre il 5 % degli utenti del servizio gestito o del servizio di sicurezza gestito nell’Unione o su oltre 1 milione di tali utenti nell’Unione, a seconda di quale valore sia inferiore.
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