Art. 3

In vigore dal 8 ott 2024
1.   In deroga all’, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche siano: a) necessari per soddisfare bisogni fondamentali delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno 2 settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; e) pagabili da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale; f) necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o g) necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, e per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro 2 settimane da tale rilascio.
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