Art. 2
In vigore dal 8 ott 2024
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I o destinato a loro vantaggio.
3. Nell’allegato I sono indicati le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che:
a)
sono responsabili di atti o politiche del governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, di uno o più dei suoi Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo, ovvero che compiono o sostengono tali atti o politiche o ne traggono vantaggio, mediante una delle azioni seguenti:
i)
la pianificazione o la direzione di azioni che ostacolano o compromettono il processo politico democratico, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l’ordine costituzionale, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni o l’agevolazione in altro modo delle stesse;
ii)
la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente, l’implicazione diretta o indiretta nelle stesse, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;
iii)
la pianificazione o la direzione di atti di violenza, l’implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l’agevolazione in altro modo degli stessi, comprese le attività volte a mettere a tacere, intimidire, sottoporre a coercizioni e rappresaglie le persone critiche nei confronti delle azioni o delle politiche della Federazione russa;
iv)
la pianificazione o la direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze coordinate, l’implicazione diretta o indiretta nello stesso, il sostegno o l’agevolazione in altro modo dello stesso;
v)
la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l’ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche, comprese le infrastrutture sottomarine, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;
vi)
la pianificazione o la direzione della strumentalizzazione dei migranti di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1359, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tale strumentalizzazione, il sostegno o l’agevolazione in altro modo della stessa;
vii)
lo sfruttamento di un conflitto armato, dell’instabilità o dell’insicurezza, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica in un paese terzo;
viii)
l’istigazione o l’agevolazione di un conflitto armato in un paese terzo;
b)
sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a);
c)
forniscono sostegno alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi coinvolti nelle attività di cui alla lettera a).
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