Art. 45
Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio
In vigore dal 23 set 2024
Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio
La Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione e all’adozione e alla trasmissione del progetto di bilancio. Tale intesa non determina tuttavia una riduzione o un’estensione dei periodi previsti per l’esame di tali testi a norma dell’articolo 314 TFUE e dell’articolo 106 bis del trattato Euratom.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-45