Art. 44
Progetti di bilancio rettificativo
In vigore dal 23 set 2024
Progetti di bilancio rettificativo
1. La Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo principalmente basati sulle entrate nelle circostanze seguenti:
a)
per iscrivere nel bilancio il saldo dell’esercizio precedente, secondo la procedura di cui all’;
b)
per rivedere le previsioni relative alle risorse proprie sulla base di previsioni economiche aggiornate;
c)
per aggiornare le previsioni riviste relative alle risorse proprie e ad altre entrate, come anche per riesaminare la disponibilità e il fabbisogno di stanziamenti di pagamento.
In caso di circostanze inevitabili, eccezionali e impreviste, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo che sono principalmente basati sulle spese.
2. Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle stesse circostanze di cui al paragrafo 1 dalle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione sono trasmesse a quest’ultima.
Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni dell’Unione interessate esaminano la possibilità di una riassegnazione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.
L’ si applica ai bilanci rettificativi. I bilanci rettificativi sono giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.
3. Salvo in caso di circostanze eccezionali debitamente motivate, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo entro il 1o settembre di ogni esercizio. Essa può accludere un parere alle richieste di bilancio rettificativo delle altre istituzioni dell’Unione.
4. I progetti di bilancio rettificativo sono accompagnati da motivazioni e da informazioni sull’esecuzione del bilancio dell’esercizio precedente e dell’esercizio in corso disponibili al momento della loro formazione.
Storico versioni
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