Art. 269
Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE
In vigore dal 23 set 2024
Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE
Al SEAE si applicano le procedure di cui all’articolo 319 TFUE e agli del presente regolamento. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organismi competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-269