Art. 269 · Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE

Art. 269

Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE

In vigore dal 23 set 2024
Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE Al SEAE si applicano le procedure di cui all’articolo 319 TFUE e agli del presente regolamento. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organismi competenti.
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