Art. 25

Atti di liberalità

In vigore dal 23 set 2024
Atti di liberalità 1.   Le istituzioni dell’Unione possono accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell’Unione, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati. 2.   L’accettazione di una liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportante oneri finanziari, compresi i costi correlati all’accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata, è soggetta all’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro due mesi dal ricevimento di una domanda per tale autorizzazione da parte delle istituzioni dell’Unione interessate. Se entro questo termine non è formulata alcuna obiezione, le istituzioni dell’Unione interessate deliberano in via definitiva sull’accettazione della donazione. Nella loro richiesta al Parlamento europeo e al Consiglio, le istituzioni dell’Unione interessate illustrano gli oneri finanziari correlati all’accettazione di liberalità a favore dell’Unione. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, in circostanze eccezionali, la Commissione può accettare donazioni in natura a favore dell’Unione, indipendentemente dal loro valore, qualora tali donazioni siano effettuate ai fini dell’aiuto umanitario, del sostegno di emergenza, della protezione civile o di aiuti per la gestione delle crisi. La Commissione può accettare tali donazioni a condizione che: a) l’accettazione sia conforme ai principi della sana gestione finanziaria e della trasparenza; b) non diano luogo a conflitto d’interessi; c) non pregiudichino l’immagine dell’Unione; d) non danneggino o rischino di danneggiare la sicurezza o l’ordine pubblico dell’Unione o degli Stati membri; e) al momento dell’accettazione, il donatore non si trovi in una delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, né sia registrato come escluso nella banca dati di cui all’, paragrafo 1. Il donatore presenta la dichiarazione di cui all’. L’ordinatore responsabile fornisce informazioni nella relazione annuale di attività di cui all’, paragrafo 9, su tutti i casi in cui la Commissione ha accettato una donazione ai sensi del primo comma del presente paragrafo.
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Atti di liberalità (Art. 25 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo