Art. 143

Rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione

In vigore dal 23 set 2024
Rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione 1.   Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore responsabile respinge un partecipante che: a) si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’; b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni; c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile; d) abbia interessi professionali confliggenti che possono influire negativamente sull’esecuzione del contratto conformemente al punto 20.6 dell’allegato I; e) sia destinatario di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto per aver ricevuto sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, adottata dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. L’ordinatore responsabile comunica agli altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione le informazioni pertinenti scambiate nell’ambito del coinvolgimento del partecipante nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui al primo comma, lettera c), od ottenute a seguito di tale coinvolgimento. Prima di tale rigetto, al partecipante è offerta la possibilità di dimostrare che il suo coinvolgimento nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione non viola il principio della parità di trattamento. 2.   L’, paragrafo 1, si applica a meno che il rigetto sia stato motivato, conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, da una decisione di esclusione adottata nei confronti del partecipante in seguito all’esame delle sue osservazioni. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, il regolamento (UE) 2022/2560, in particolare le disposizioni dei capi 1, 2 e 4, compreso l’, si applica mutatis mutandis all’esame preliminare da parte della Commissione e all’indagine approfondita di eventuali contributi finanziari esteri ottenuti in una procedura di appalto a norma del presente regolamento. Ai fini della notifica preventiva all’amministrazione aggiudicatrice, i partecipanti a una procedura di appalto a norma del presente regolamento notificano qualsiasi contributo finanziario estero pertinente all’ordinatore responsabile, alle stesse condizioni stabilite negli del regolamento (UE) 2022/2560 e nelle disposizioni degli atti di esecuzione adottati sulla base dell’, paragrafo 1, di tale regolamento. Inoltre, i pertinenti atti delegati adottati sulla base dell’ del regolamento (UE) 2022/2560 sono applicabili anche alle procedure di appalto a norma del presente regolamento. Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2022/2560, nonché quelle degli atti delegati adottati sulla base dell’ di tale regolamento e degli atti di esecuzione adottati sulla base dell’, paragrafo 1, di tale regolamento, sono attuate conformemente al presente regolamento. Nel contesto del primo comma del presente paragrafo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione sotto forma di decisione per: a) rendere gli impegni offerti da un partecipante vincolanti per tale partecipante ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, nel contesto del presente regolamento; b) non sollevare obiezioni ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, nel contesto del presente regolamento; c) vietare l’aggiudicazione dell’appalto a un partecipante per aver ricevuto sovvenzioni estere distorsive del mercato interno ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, nel contesto del presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Ai fini delle misure da adottare a norma del presente paragrafo, quando il regolamento (UE) 2022/2560 fa riferimento a procedure di appalto ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (58), si intendono procedure di appalto ai sensi del presente regolamento. L’ordinatore responsabile notifica il rifiuto di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione mediante lettera indirizzata al partecipante interessato, a seguito della decisione di divieto di cui al secondo comma, lettera c).
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Rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione (Art. 143 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo