Art. 220

Combinazione con fondi eseguiti in regime di gestione concorrente

In vigore dal 23 set 2024
Combinazione con fondi eseguiti in regime di gestione concorrente 1.   È tenuta una contabilità separata in caso di combinazione di fondi eseguiti in regime di gestione concorrente con il sostegno di strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione. 2.   I fondi eseguiti in regime di gestione concorrente sono iscritti in una contabilità separata e utilizzati conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi per azioni e destinatari finali compatibili con il programma o i programmi da cui risultano le combinazioni. 3.   Alle combinazioni di fondi eseguiti in regime di gestione concorrente con il sostegno di strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione si applica la normativa settoriale.
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Combinazione con fondi eseguiti in regime di gestione concorrente (Art. 220 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo