Art. 220
Combinazione con fondi eseguiti in regime di gestione concorrente
In vigore dal 23 set 2024
Combinazione con fondi eseguiti in regime di gestione concorrente
1. È tenuta una contabilità separata in caso di combinazione di fondi eseguiti in regime di gestione concorrente con il sostegno di strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione.
2. I fondi eseguiti in regime di gestione concorrente sono iscritti in una contabilità separata e utilizzati conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi per azioni e destinatari finali compatibili con il programma o i programmi da cui risultano le combinazioni.
3. Alle combinazioni di fondi eseguiti in regime di gestione concorrente con il sostegno di strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione si applica la normativa settoriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-220