Art. 220 · Combinazione con fondi eseguiti in regime di gestione concorrente

Art. 220

Combinazione con fondi eseguiti in regime di gestione concorrente

In vigore dal 23 set 2024
Combinazione con fondi eseguiti in regime di gestione concorrente 1.   È tenuta una contabilità separata in caso di combinazione di fondi eseguiti in regime di gestione concorrente con il sostegno di strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione. 2.   I fondi eseguiti in regime di gestione concorrente sono iscritti in una contabilità separata e utilizzati conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi per azioni e destinatari finali compatibili con il programma o i programmi da cui risultano le combinazioni. 3.   Alle combinazioni di fondi eseguiti in regime di gestione concorrente con il sostegno di strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione si applica la normativa settoriale.
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