Art. 190
Entità affiliate e beneficiario unico
In vigore dal 23 set 2024
Entità affiliate e beneficiario unico
1. Ai fini del presente titolo, le seguenti entità sono considerate entità affiliate al beneficiario:
a)
entità che costituiscono il beneficiario unico in conformità del paragrafo 2;
b)
entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all’azione né instaurato al solo scopo della sua attuazione.
Il titolo V, capo 2, sezione 2, si applica altresì alle entità affiliate.
2. Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata beneficiario unico, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l’azione da finanziare con la sovvenzione.
3. Salvo diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, le entità affiliate a un beneficiario possono partecipare all’attuazione di un’azione, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
le entità in questione sono individuate nella convenzione di sovvenzione;
b)
le entità in questione si attengono alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione di sovvenzione per quanto concerne:
i)
l’ammissibilità dei costi o le condizioni che attivano il pagamento;
ii)
i diritti della Commissione, dell’OLAF e della Corte dei conti di effettuare verifiche e audit.
I costi sostenuti da tali entità possono essere accettati come costi ammissibili effettivamente sostenuti o possono essere coperti da degli importi forfettari, costi unitari e finanziamenti a tasso forfettario.
Storico versioni
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