Art. 179

Norme in materia di accesso agli appalti

In vigore dal 23 set 2024
Norme in materia di accesso agli appalti 1.   La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l’Unione nel settore degli appalti, secondo il disposto di tale accordo. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 4, il JRC è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, per contratti aggiudicati dalle delegazioni dell’Unione o aggiudicati esclusivamente nell’interesse delle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi, la partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni anche a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite nel paese terzo in cui è stabilita la delegazione dell’Unione in questione. Inoltre, in circostanze eccezionali debitamente giustificate dall’ordinatore responsabile, possono essere ammessi a partecipare alle gare entità o cittadini di paesi terzi. 4.   La partecipazione alle procedure di appalto e l’esecuzione dei contratti aggiudicati sono soggette alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2022/1031 e negli atti di esecuzione (misure IPI) adottati a norma di tale regolamento.
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Norme in materia di accesso agli appalti (Art. 179 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo