Art. 179 · Norme in materia di accesso agli appalti

Art. 179

Norme in materia di accesso agli appalti

In vigore dal 23 set 2024
Norme in materia di accesso agli appalti 1.   La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l’Unione nel settore degli appalti, secondo il disposto di tale accordo. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 4, il JRC è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, per contratti aggiudicati dalle delegazioni dell’Unione o aggiudicati esclusivamente nell’interesse delle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi, la partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni anche a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite nel paese terzo in cui è stabilita la delegazione dell’Unione in questione. Inoltre, in circostanze eccezionali debitamente giustificate dall’ordinatore responsabile, possono essere ammessi a partecipare alle gare entità o cittadini di paesi terzi. 4.   La partecipazione alle procedure di appalto e l’esecuzione dei contratti aggiudicati sono soggette alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2022/1031 e negli atti di esecuzione (misure IPI) adottati a norma di tale regolamento.
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