Art. 176

Garanzie di esecuzione e ritenute di garanzia

In vigore dal 23 set 2024
Garanzie di esecuzione e ritenute di garanzia 1.   Una garanzia di esecuzione ammonta al massimo al 10 % del valore totale dell’appalto. Essa è integralmente svincolata dopo il collaudo definitivo dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi, entro un periodo conforme ai termini di cui all’, paragrafo 1, che deve essere specificato nel contratto. La garanzia può essere svincolata parzialmente o integralmente dopo il collaudo provvisorio dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi. 2.   Una ritenuta di garanzia corrispondente al massimo al 10 % del valore totale dell’appalto può essere costituita mediante trattenute sui pagamenti intermedi man mano che questi sono effettuati oppure mediante trattenuta sul pagamento finale. L’amministrazione aggiudicatrice stabilisce l’importo della ritenuta di garanzia, che è proporzionato ai rischi individuati in relazione all’esecuzione del contratto, tenuto conto dell’oggetto e delle condizioni commerciali usualmente applicate nel settore in questione. Non può farsi ricorso a una ritenuta di garanzia in un contratto nell’ambito del quale è stata richiesta una garanzia di esecuzione che non è stata svincolata. 3.   Il contraente può presentare richiesta, subordinata all’approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice, di sostituire la ritenuta di garanzia con un altro tipo di garanzia di cui all’. 4.   L’amministrazione aggiudicatrice svincola la ritenuta di garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, entro un periodo conforme ai termini di cui all’, paragrafo 1, e che deve essere specificato nel contratto.
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Garanzie di esecuzione e ritenute di garanzia (Art. 176 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo