Art. 175

Esecuzione e modifiche del contratto

In vigore dal 23 set 2024
Esecuzione e modifiche del contratto 1.   L’esecuzione del contratto non ha inizio prima che lo stesso sia stato firmato. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice può modificare un contratto o un contratto quadro senza organizzare una procedura di appalto soltanto nei casi di cui al paragrafo 3 e purché la modifica non muti l’oggetto del contratto o del contratto quadro, ai sensi del paragrafo 4. 3.   Un contratto, un contratto quadro o un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro può essere modificato senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi: a) se si sono resi necessari lavori, forniture o servizi supplementari da parte del contraente originario che non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici legati ai requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti; ii) un cambiamento del contraente comporterebbe per l’amministrazione aggiudicatrice una sostanziale duplicazione dei costi; iii) l’eventuale aumento di prezzo, ivi compreso il valore complessivo netto delle successive modifiche, non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale; b) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere; ii) l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale; c) se il valore della modifica è inferiore alle soglie seguenti: i) le soglie di cui all’, paragrafo 1, e al punto 39 dell’allegato I nell’ambito delle azioni esterne, applicabili al momento della modifica; e ii) il 10 % del valore del contratto iniziale per gli appalti pubblici di servizi e forniture e per i contratti di concessione di lavori o servizi e il 15 % del valore del contratto iniziale per i contratti pubblici di lavori; d) se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: i) i requisiti minimi della procedura di appalto iniziale non sono modificati; ii) qualsiasi modifica successiva del valore è conforme alle condizioni di cui al presente comma, lettera c), a meno che tale modifica di valore non risulti dalla rigorosa applicazione dei documenti di gara o delle disposizioni contrattuali. Il valore del contratto iniziale non tiene conto delle revisioni del prezzo. Il valore complessivo netto di più modifiche successive ai sensi del primo comma, lettera c), non supera alcuna soglia ivi stabilita. L’amministrazione aggiudicatrice applica le misure di pubblicità ex post di cui all’. 4.   Si considera che una modifica alteri l’oggetto del contratto o del contratto quadro quando rende il contratto o il contratto quadro materialmente differente nella sostanza rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso si considera che una modifica alteri l’oggetto del contratto o del contratto quadro se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce o sopprime condizioni significative che, se fossero state incluse nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella originariamente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di appalto o non avrebbero portato alla selezione dell’aggiudicatario; b) la modifica cambia in maniera significativa l’equilibrio economico del contratto o del contratto quadro a favore del contraente in un modo non previsto nel contratto o nel contratto quadro iniziale; c) la modifica estende in maniera significativa l’ambito del contratto o del contratto quadro. 5.   In deroga al paragrafo 3, lettera b), punto ii), in una situazione di estrema urgenza derivante da una crisi, l’amministrazione aggiudicatrice può, d’intesa con il contraente, modificare un contratto o un contratto quadro oltre la soglia del 50 % e fino al 100 % del valore del contratto iniziale, a condizione che tale modifica sia giustificata in quanto strettamente necessaria per rispondere all’evoluzione della crisi, fatte salve le condizioni di cui all’, paragrafo 6. In deroga al paragrafo 3, in una situazione di estrema urgenza derivante da una crisi, le condizioni stabilite da un contratto quadro possono essere modificate di comune accordo affinché si applichino alle nuove amministrazioni aggiudicatrici aggiunte in seguito a una modifica del contratto quadro, anche nel caso di appalti interistituzionali o appalti congiunti, fatte salve le condizioni di cui all’, paragrafo 6.
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Esecuzione e modifiche del contratto (Art. 175 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo