Art. 15

Ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni

In vigore dal 23 set 2024
Ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni 1.   Gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni di cui ai regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 514/2014, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/2116 possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione. A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell’esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell’esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se sia necessario ricostituire gli stanziamenti corrispondenti. 2.   In aggiunta al caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni sono ricostituiti in caso di un disimpegno di risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite in linea con l’ del regolamento (UE) 2021/1060. 3.   Anche gli stanziamenti di impegno corrispondenti all’importo dei disimpegni intervenuti in seguito alla mancata esecuzione totale o parziale di corrispondenti progetti di ricerca possono essere ricostituiti a beneficio del programma di ricerca cui appartengono i progetti o del programma successivo nell’ambito della procedura di bilancio.
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Ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni (Art. 15 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo