Art. 14

Disimpegni

In vigore dal 23 set 2024
Disimpegni 1.   Qualora gli impegni di bilancio siano oggetto di disimpegno nel corso degli esercizi successivi a quello nel quale erano stati assunti, in seguito all’inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali erano stati assegnati, gli stanziamenti corrispondenti a tali disimpegni sono annullati, salvo se diversamente disposto nel regolamento (UE) n. 1303/2013, nel regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (42), e nei regolamenti (UE) n. 514/2014, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/2116 e in deroga all’ del presente regolamento. 2.   Gli stanziamenti di impegno di cui ai regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 514/2014, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/2116 sono disimpegnati di diritto conformemente a tali regolamenti. 3.   Il presente articolo non si applica alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all’, paragrafo 2.
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Disimpegni (Art. 14 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo