Art. 137

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso l’individuazione dei rischi, l’esclusione e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie

In vigore dal 23 set 2024
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso l’individuazione dei rischi, l’esclusione e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie 1.   Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce e di esclusione. Tale sistema mira a facilitare: a) l’individuazione precoce delle persone o entità di cui al paragrafo 2 che rappresentano un rischio per gli interessi finanziari dell’Unione; b) l’esclusione delle persone o entità di cui al paragrafo 2 che si trovano in una delle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all’, paragrafo 1; c) l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario a norma dell’. 2.   In regime di gestione diretta e indiretta, il sistema di individuazione precoce e di esclusione si applica: a) ai partecipanti e ai destinatari; b) alle entità sulla cui capacità il candidato o l’offerente intende fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente; c) a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell’Unione in caso di esecuzione del bilancio a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell’, paragrafo 4, sulla base delle informazioni comunicate conformemente all’, paragrafo 7; d) ai garanti; e) ai partecipanti o ai destinatari su cui le entità che eseguono il bilancio conformemente all’ hanno fornito informazioni, trasmesse dagli Stati membri in conformità della normativa settoriale, conformemente all’, paragrafo 2, lettera d); f) agli sponsor di cui all’; g) ai titolari effettivi e a qualsiasi affiliato dell’entità esclusa di cui all’, paragrafo 6; h) alle persone fisiche di cui all’, paragrafo 5, primo comma, lettere da a) a c); i) a qualsiasi persona o entità che riceve fondi in qualsiasi forma, compresi sostegno finanziario non rimborsabile o prestiti o entrambi, in caso di esecuzione del bilancio a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), con gli Stati membri, nel qual caso si applica l’, paragrafo 2. Ai fini del primo comma, lettera i), le persone o le entità che ricevono fondi includono i destinatari finali dei fondi, i contraenti, i subappaltatori e i titolari effettivi. Sono fatti salvi l’, paragrafo 7, e le norme stabilite negli accordi di contributo, nelle convenzioni di finanziamento e negli accordi di garanzia, quando si tratta di persone o entità che ricevono fondi dell’Unione in caso di esecuzione del bilancio a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c). In caso di regime di gestione concorrente, il sistema di esclusione si applica: a) a qualsiasi persona o entità che presenta domanda di finanziamento nell’ambito di un programma in regime di gestione concorrente, che è stata selezionata per tale finanziamento o che riceve tale finanziamento; b) alle entità sulla cui capacità la persona o l’entità di cui alla lettera a) intende fare affidamento o ai subappaltatori di tale persona o entità; c) ai titolari effettivi e a qualsiasi affiliato dell’entità esclusa di cui all’, paragrafo 6. 3.   La decisione di registrare le informazioni relative a un’individuazione precoce dei rischi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, di escludere persone o entità di cui al paragrafo 2 e/o di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario è adottata dall’ordinatore responsabile. Le informazioni relative a tali decisioni sono registrate nella banca dati di cui all’, paragrafo 1. Se tali decisioni sono adottate a norma dell’, paragrafo 5, le informazioni registrate nella banca dati comprendono anche le informazioni relative alle persone di cui al detto paragrafo. 4.   La decisione di escludere persone o entità di cui al paragrafo 2 del presente articolo o di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario si basa su una sentenza definitiva o, nelle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all’, paragrafo 1, su una decisione amministrativa definitiva, oppure su una qualificazione giuridica preliminare da parte del comitato di cui all’ nelle situazioni di cui all’, paragrafo 3, al fine di garantire una valutazione centralizzata di dette situazioni. Nei casi di cui all’, paragrafo 1, l’ordinatore responsabile dispone il rigetto di un partecipante nell’ambito di una determinata procedura di aggiudicazione o di attribuzione. Fatto salvo l’, paragrafo 7, l’ordinatore responsabile può adottare una decisione di esclusione di un partecipante o destinatario e/o di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario e una decisione di pubblicare le relative informazioni, sulla base di una qualificazione giuridica preliminare di cui all’, paragrafo 3, solo dopo aver ottenuto una raccomandazione dal comitato di cui all’.
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Tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso l’individuazione dei rischi, l’esclusione e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie (Art. 137 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo