Art. 2

In vigore dal 10 set 2024
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’, punto 3), si applica a decorrere dal 18 dicembre 2024. Tuttavia gli obblighi di notifica di cui ai punti seguenti degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, come modificato dal presente regolamento, si applicano a decorrere dalle date seguenti: a) l’obbligo di notifica per le patate da consumo di cui all’allegato I, punto 5, lettera a), e l’obbligo di notifica per i prezzi di vendita al dettaglio di cui all’allegato II, punto 8, lettera e), si applicano a decorrere dal 18 marzo 2025; b) l’obbligo di notifica per i prezzi dei vini di cui all’allegato II, punto 6, e l’obbligo di notifica per i prezzi della canapa di cui all’allegato III, punto 3, lettera i), si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2025; c) l’obbligo di notifica relativo alla produzione vitivinicola e alla situazione del mercato di cui all’allegato III, punto 7, si applica a decorrere dal 1o luglio 2025; d) l’obbligo di notifica per i quantitativi di ortofrutticoli prodotti per il consumo allo stato fresco di cui all’allegato III, punto 7 bis, si applica a decorrere dal 1o marzo 2026.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2391:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo