Art. 1

In vigore dal 10 set 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è così modificato: 1) all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 5 seguente: «5.   Il paragrafo 4 non si applica alla produzione di zucchero per gli Stati membri con meno di tre operatori economici, purché lo Stato membro interessato accetti che la Commissione pubblichi tali informazioni. La Commissione non pubblica tali informazioni prima del mese di marzo della campagna di commercializzazione successiva a quella considerata.» ; 2) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per ciascuna notifica di prezzi e di quantitativi di cui alla presente sezione, gli Stati membri notificano la fonte e la metodologia utilizzate per determinare i prezzi forniti entro sei mesi dalla data di applicazione dell’obbligo di notifica. Tali notifiche comprendono informazioni sui mercati rappresentativi determinati dagli Stati membri e sui relativi coefficienti di ponderazione.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1. Tali informazioni sono notificate al più tardi al momento della prima comunicazione di dati secondo la fonte o la metodologia modificata. Gli Stati membri mirano a garantire la stabilità metodologica a sostegno della continuità delle serie di dati.» ; 3) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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