Art. 26

Notifica da parte dei verificatori

In vigore dal 9 set 2024
Notifica da parte dei verificatori 1.   Per consentire all’organismo nazionale di accreditamento di redigere il programma di lavoro riguardante l’accreditamento e la relazione di gestione di cui all’, il verificatore notifica, entro il 15 novembre di ogni anno, le seguenti informazioni all’organismo nazionale di accreditamento che l’ha accreditato: a) i tempi e i luoghi pianificati per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare; b) l’indirizzo e i recapiti professionali delle società di navigazione i cui piani di monitoraggio, relazioni FuelEU e relazioni parziali FuelEU sono oggetto di verifica; c) il nome dei membri della squadra di verifica. 2.   Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore ne dà notifica all’organismo nazionale di accreditamento entro un termine concordato con quest’ultimo.
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Notifica da parte dei verificatori (Art. 26 Regolamento (UE) 2025/192) — Testo vigente | Portale Normativo