Art. 24

Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui è stabilito il verificatore

In vigore dal 9 set 2024
Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui è stabilito il verificatore Se il verificatore è stato accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, il programma di lavoro riguardante l’accreditamento e la relazione di gestione di cui all’ sono forniti anche all’autorità competente dello Stato di riferimento in cui è stabilito il verificatore.
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Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui è stabilito il verificatore (Art. 24 Regolamento (UE) 2025/192) — Testo vigente | Portale Normativo