Art. 3

Notifiche

In vigore dal 2 ago 2024
Notifiche 1.   Entro il 31 marzo 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione se hanno applicato o no le deroghe di cui all’ per il settore vitivinicolo e, se del caso, le seguenti informazioni: a) le regioni in cui sono state applicate le deroghe di cui all’, paragrafi 2 e 3; b) la superficie coperta dalle autorizzazioni per l’impianto e per il reimpianto la cui validità è stata prorogata di 12 mesi in applicazione dell’, paragrafo 2; c) la superficie coperta dalle autorizzazioni per l’impianto e per il reimpianto scadute nel 2024 per la quale il viticoltore titolare ha rinunciato alla proroga della validità in applicazione dell’, paragrafo 3. 2.   Entro il 31 marzo 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione se hanno applicato o no la deroga di cui all’ per il settore ortofrutticolo e, se del caso, le seguenti informazioni: a) le regioni in cui è stata applicata la deroga di cui all’; b) il numero di organizzazioni di produttori riconosciute che applicano le deroghe di cui all’. 3.   Le notifiche alla Commissione di cui al presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4).
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Notifiche (Art. 3 Regolamento (UE) 2024/2146) — Testo vigente | Portale Normativo