Art. 2
Deroga temporanea all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891
In vigore dal 2 ago 2024
Deroga temporanea all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891
In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, nel 2024 la limitazione in base alla quale un’organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un’organizzazione di produttori né di un’associazione di organizzazioni di produttori solo quando il valore economico di tale attività è inferiore al valore della sua produzione commercializzata non si applica alle organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:2146:oj#art-2