Art. 8
Disposizioni transitorie
In vigore dal 30 lug 2024
Disposizioni transitorie
I compartimenti avicoli che sono stati autorizzati in relazione all’influenza aviaria conformemente al regolamento (CE) n. 616/2009 e sono elencati come indenni da HPAI nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 mantengono il loro status di indenne da malattia in relazione all’HPAI dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli operatori di tali compartimenti avicoli presentano domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’HPAI conformemente all’ del presente regolamento entro un periodo di 12 mesi da tale data; in caso contrario, al termine di tale periodo l’autorità competente ritira il riconoscimento.
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