Art. 6

Riesame, sospensione e ritiro del riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri

In vigore dal 30 lug 2024
Riesame, sospensione e ritiro del riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri 1.   L’autorità competente verifica che il compartimento continui a soddisfare le condizioni per il riconoscimento, quali stabilite all’, paragrafo 1, lettera d), a intervalli adeguati sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella zona in cui si trovano i componenti del compartimento, come pure sulla base dei documenti e delle informazioni ricevuti dal responsabile del compartimento secondo quanto stabilito nell’allegato I, parte I, lettere f) e g). 2.   L’autorità competente sospende o ritira il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri conformemente alle norme di cui all’articolo 100 del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 82 del regolamento delegato (UE) 2020/689. 3.   Quando l’autorità competente sospende il riconoscimento dello status di indenne da malattia di un compartimento che detiene animali terrestri perché non è più conforme alle informazioni presentate a norma dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), l’approvazione del compartimento è ripristinata una volta che l’autorità competente abbia accertato l’efficacia delle azioni correttive. 4.   L’autorità competente ritira il riconoscimento dello status di indenne da malattia di un compartimento che detiene animali terrestri in caso di focolaio, all’interno di un componente di tale compartimento, della malattia di categoria A per la quale è stato concesso il riconoscimento dello status di indenne da malattia. 5.   Quando il riconoscimento dello status di indenne da malattia di un compartimento è stato ritirato come previsto al paragrafo 4 del presente articolo, lo status di indenne da malattia può essere ripristinato solo a seguito di una nuova domanda conformemente all’.
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