Art. 4

Processo di riesame

In vigore dal 30 lug 2024
Processo di riesame 1.   La Commissione riesamina l’elenco dei prodotti nell’allegato sulla base dei pertinenti sviluppi tecnologici e dell’innovazione nel settore dello stoccaggio permanente del carbonio nei prodotti, dei miglioramenti delle pratiche di monitoraggio, comunicazione e verifica, nonché dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento e, se necessario, aggiorna l’allegato. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione tiene conto delle richieste di aggiornare l’elenco dei prodotti di cui all’allegato presentate dalle autorità competenti, se debitamente suffragate da elementi che dimostrano la conformità ai requisiti di cui all’, paragrafo 1. 3.   I risultati e la documentazione pertinente di qualsiasi riesame dell’elenco di prodotti nell’allegato sono resi pubblici.
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