Art. 3
Requisiti per la cattura e l’utilizzo permanenti nei prodotti
In vigore dal 30 lug 2024
Requisiti per la cattura e l’utilizzo permanenti nei prodotti
1. Si ritiene che la CO2 sia legata chimicamente in modo permanente in un prodotto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:
a)
è stata legata chimicamente in un prodotto attraverso un processo di utilizzo attivo e controllato, che consente di misurare e determinare la quantità di CO2 equivalente legata nel prodotto durante questo processo, escludendo il carbonio eventualmente presente nel materiale prima del processo di utilizzo o assorbito naturalmente dall’atmosfera o da altre fonti dopo il processo di utilizzo, e
b)
rimane legata chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell’atmosfera in condizioni d’uso normali del prodotto, compresa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto, per un periodo di almeno diversi secoli. Nel caso di prodotti con più condizioni d’uso normali e più percorsi di fine vita, ai fini del presente paragrafo devono essere prese in considerazione tutte le possibilità. I prodotti che durante le condizioni d’uso normali, comprese le attività normali che intervengono dopo la fine del ciclo di vita del prodotto, possono essere esposti a combustione ad alta temperatura, ad esempio durante l’incenerimento dei rifiuti, non devono essere considerati prodotti che legano chimicamente in modo permanente la CO2.
2. I prodotti considerati conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1 sono elencati nell’allegato.
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