Art. 3
Sicurezza dei dati
In vigore dal 26 lug 2024
Sicurezza dei dati
1. La conformità ai pertinenti requisiti tecnici e alle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 155 (4), della serie originale o di qualsiasi serie di modifiche successiva, garantisce la protezione da manipolazioni dei dati relativi agli incidenti che il registratore di dati di evento registra e memorizza.
2. Gli aggiornamenti software effettuati sul registratore di dati di evento sono protetti in modo da impedirne ragionevolmente la compromissione e da impedire ragionevolmente aggiornamenti non validi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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