Art. 2
Requisiti tecnici applicabili
In vigore dal 26 lug 2024
Requisiti tecnici applicabili
1. Il registratore di dati di evento di un veicolo deve essere conforme ai requisiti tecnici di cui:
a)
al regolamento ONU n. 169; e
b)
agli del presente regolamento.
2. L’omologazione di un registratore di dati di evento come entità tecnica è subordinata al rispetto da parte di tale entità tecnica dei requisiti di cui ai punti 5.3 (comma introduttivo), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 e 5.5 del regolamento ONU n. 169.
3. Se sul veicolo a motore è installato un registratore di dati di evento omologato come entità tecnica, il veicolo e il suo registratore di dati di evento rispettano i requisiti tecnici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, per quanto riguarda il punto 5 del regolamento ONU n. 169, essi rispettano i requisiti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 e 5.4 di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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